|
| Home >Planning>Le
leggi e i documenti |
L'ITER
BUROCRATICO
E' possibile contrarre matrimonio con rito civile o
religioso. Per celebrare il matrimonio con rito religioso
occorre presentare una documentazione aggiuntiva rispetto
a quella necessaria per il rito civile. In entrambi
i casi sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
La validità dei documenti (anche del certificato di
avvenuta pubblicazione) è di 180 giorni, trascorso tale
periodo è necessario farne nuovamente richiesta. Il
matrimonio non può essere celebrato prima del quarto
giorno dopo l'avvenuta pubblicazione. Se uno degli sposi
non può essere presente all'atto delle pubblicazioni
occorre una procura notarile che, se ci si trova all'estero,
deve essere fatta davanti al Console d'Italia.
DOCUMENTI PER IL RITO CIVILE
Atto di nascita per uso pubblicazione matrimoniale che
viene rilasciato dal Comune di nascita o eventualmente
dal Comune di residenza, se diverso, che si prende cura
di richiederlo d'ufficio al Comune di nascita.
Certificato contestuale che comprende il certificato
di stato civile libero, quello di residenza anagrafica
e il certificato di cittadinanza. Se uno dei due sposi
è straniero è necessario il nulla osta rilasciato dal
Consolato o dall'Ambasciata competente. Per quanto riguarda
i minori, solo chi ha già compiuto 16 anni può contrarre
matrimonio previa autorizzazione del Tribunale dei minori.
Fotocopia del congedo militare richiesto nel caso in
cui lo sposo non abbia ancora compiuto 25 anni di età.
Una volta ottenuti tutti i documenti sarà possibile
fissare un appuntamento con l'Ufficiale comunale competente
che, alla presenza di due testimoni, attesterà che non
ci sono condizioni di impedimento, previste dalla legge,
alla celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni verranno
esposte nella bacheca del Comune di residenza per un
periodo minimo di 8 giorni (comprese due domeniche)
e se da qualcuno non saranno state avanzate obiezioni
(ad esempio perché uno dei due futuri sposi è già legalmente
sposato), si otterrà il certificato di avvenuta pubblicazione
che andrà consegnato all'Ufficiale di Stato Civile.
DOCUMENTI PER IL RITO RELIGIOSO
Per il matrimonio religioso, regolato dal Concordato
del 1929 tra Stato e Santa Sede, oltre ai documenti
richiesti per il rito civile, vanno presentati:
Certificato di battesimo e certificato di Cresima che
vengono rilasciati dalla Parrocchia in cui si è stati
battezzati e cresimati.
Dichiarazione che attesta l'avvenuta partecipazione
al corso di preparazione al matrimonio che si tiene
in tutte le Parrocchie.
Esame del fidanzato e della fidanzata da parte del parroco
di uno dei due sposi, che è stato scelto per seguire
la pratica. Il parroco rivolgerà ai due futuri sposi,
in sedi separate, alcune domande alle quali dovranno
rispondere sotto giuramento.
Dichiarazione di stato libero nel caso in cui uno degli
sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età,
è stato residente in diocesi diverse da quella attuale.
Si ottiene alla presenza di due testimoni o tramite
giuramento dell'interessato.
Pubblicazioni che vanno esposte nelle Parrocchie degli
sposi per un periodo minimo di 8 giorni (comprese due
domeniche) e che permettono di ottenere il relativo
certificato di avvenuta pubblicazione. Se le nozze sono
celebrate in una Parrocchia diversa da quella degli
sposi, sarà necessaria la vidimazione dello stato dei
documenti da parte della Curia.
Con il matrimonio, oltre all'unione dei promessi sposi
che formeranno una nuova famiglia, si instaura, se non
esplicitamente dichiarato, anche il regime di comunione
dei beni.
Secondo l'art. 177 del c.c. sono oggetto della comunione
dei beni: - gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme
o separatamente durante il matrimonio con esclusione
di quelli relativi ai beni personali; - i frutti dei
beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non
consumati allo scioglimento della comunione; - i proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti
ad uno dei coniugi, anteriormente al matrimonio gestite
da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e
gli incrementi.
L'art. 179 del c.c. definisce il concetto di "beni personali"
che non costituiscono oggetto della comunione: - i beni
di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
; - i beni acquisiti successivamente al matrimonio per
effetto di donazione o successione quando nell'atto
di liberalità o nel testamento non è specificato che
essi sono attribuiti alla comunione; - i beni di uso
strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
accessori; - i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione dell'azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
nonché la pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa; - i beni acquisiti
con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra
elencati o con lo scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto; E' evidente che la
comunione dei beni offre si delle garanzie al coniuge
"più debole" economicamente ma, in caso di attività
in proprio e di problemi economici legati ad essa, viene
messo "a rischio" l'intero patrimonio famigliare. La
separazione dei beni si costituisce all'atto del matrimonio
con una dichiarazione davanti al celebrante che verrà
annotata nell'atto matrimoniale. Sarà possibile cambiare
il regime da comunione a separazione dei beni anche
in seguito, ma questo dovrà essere fatto con un atto
davanti ad un notaio, quindi con un costo aggiunto.
L'art. 143 del c.c. si occupa dei diritti e doveri dei
coniugi e testualmente riporta: Con il matrimonio il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco
alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno
in relazione alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
L'art 143 bis sancisce che la moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze. |
|
|
|
|
|
|