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Venerdì. 9 Maggio. 2008

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L'ITER BUROCRATICO
E' possibile contrarre matrimonio con rito civile o religioso. Per celebrare il matrimonio con rito religioso occorre presentare una documentazione aggiuntiva rispetto a quella necessaria per il rito civile. In entrambi i casi sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio. La validità dei documenti (anche del certificato di avvenuta pubblicazione) è di 180 giorni, trascorso tale periodo è necessario farne nuovamente richiesta. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo l'avvenuta pubblicazione. Se uno degli sposi non può essere presente all'atto delle pubblicazioni occorre una procura notarile che, se ci si trova all'estero, deve essere fatta davanti al Console d'Italia.

DOCUMENTI PER IL RITO CIVILE

Atto di nascita per uso pubblicazione matrimoniale che viene rilasciato dal Comune di nascita o eventualmente dal Comune di residenza, se diverso, che si prende cura di richiederlo d'ufficio al Comune di nascita.
Certificato contestuale che comprende il certificato di stato civile libero, quello di residenza anagrafica e il certificato di cittadinanza. Se uno dei due sposi è straniero è necessario il nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata competente. Per quanto riguarda i minori, solo chi ha già compiuto 16 anni può contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tribunale dei minori.
Fotocopia del congedo militare richiesto nel caso in cui lo sposo non abbia ancora compiuto 25 anni di età. Una volta ottenuti tutti i documenti sarà possibile fissare un appuntamento con l'Ufficiale comunale competente che, alla presenza di due testimoni, attesterà che non ci sono condizioni di impedimento, previste dalla legge, alla celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni verranno esposte nella bacheca del Comune di residenza per un periodo minimo di 8 giorni (comprese due domeniche) e se da qualcuno non saranno state avanzate obiezioni (ad esempio perché uno dei due futuri sposi è già legalmente sposato), si otterrà il certificato di avvenuta pubblicazione che andrà consegnato all'Ufficiale di Stato Civile.
DOCUMENTI PER IL RITO RELIGIOSO
Per il matrimonio religioso, regolato dal Concordato del 1929 tra Stato e Santa Sede, oltre ai documenti richiesti per il rito civile, vanno presentati:
Certificato di battesimo e certificato di Cresima che vengono rilasciati dalla Parrocchia in cui si è stati battezzati e cresimati.
Dichiarazione che attesta l'avvenuta partecipazione al corso di preparazione al matrimonio che si tiene in tutte le Parrocchie.
Esame del fidanzato e della fidanzata da parte del parroco di uno dei due sposi, che è stato scelto per seguire la pratica. Il parroco rivolgerà ai due futuri sposi, in sedi separate, alcune domande alle quali dovranno rispondere sotto giuramento.
Dichiarazione di stato libero nel caso in cui uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. Si ottiene alla presenza di due testimoni o tramite giuramento dell'interessato.
Pubblicazioni che vanno esposte nelle Parrocchie degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni (comprese due domeniche) e che permettono di ottenere il relativo certificato di avvenuta pubblicazione. Se le nozze sono celebrate in una Parrocchia diversa da quella degli sposi, sarà necessaria la vidimazione dello stato dei documenti da parte della Curia.
Con il matrimonio, oltre all'unione dei promessi sposi che formeranno una nuova famiglia, si instaura, se non esplicitamente dichiarato, anche il regime di comunione dei beni.
Secondo l'art. 177 del c.c. sono oggetto della comunione dei beni: - gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio con esclusione di quelli relativi ai beni personali; - i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; - i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione non siano stati consumati; - le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi, anteriormente al matrimonio gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
L'art. 179 del c.c. definisce il concetto di "beni personali" che non costituiscono oggetto della comunione: - i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario ; - i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; - i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; - i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione dell'azienda facente parte della comunione; - i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; - i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o con lo scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto; E' evidente che la comunione dei beni offre si delle garanzie al coniuge "più debole" economicamente ma, in caso di attività in proprio e di problemi economici legati ad essa, viene messo "a rischio" l'intero patrimonio famigliare. La separazione dei beni si costituisce all'atto del matrimonio con una dichiarazione davanti al celebrante che verrà annotata nell'atto matrimoniale. Sarà possibile cambiare il regime da comunione a separazione dei beni anche in seguito, ma questo dovrà essere fatto con un atto davanti ad un notaio, quindi con un costo aggiunto.
L'art. 143 del c.c. si occupa dei diritti e doveri dei coniugi e testualmente riporta: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
L'art 143 bis sancisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.


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